(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17
                        dell'11 aprile 1996)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 5
             della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11
 
  1.  Il  comma  5-bis  dell'articolo  22  della  legge  regionale  1
settembre 1993, n. 25, cosi' come aggiunto dall'articolo 1, comma  5,
della  legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, si interpreta nel senso
che  l'intero  piano  finanziario  di  ammortamento  dei  mutui  gia'
stipulati e/o in corso di ammortamento, nonche' di quei finanziamenti
per  cui  risultano  scadute  e  impagate rate di preammortamento e/o
ammortamento, ha decorrenza dalla data di approvazione  del  collaudo
finale.
  2.  In  conseguenza  di  quanto  previsto  dal primo comma la somma
mutuata dovra' essere restituita mediante pagamento di  una  rata  di
preammortamento  con scadenza a trentasei mesi dalla data del decreto
di approvazione del collaudo finale e di ventiquattro rate semestrali
con  decorrenza  dal  quarantaduesimo  mese  successivo   alla   data
suddetta.
  3. Gli interessi di utilizzo, che maturano dalle singole erogazioni
delle  somme  mutuate  alla  data  del  decreto  di  approvazione del
collaudo, saranno restituiti negli stessi termini  e  con  le  stesse
modalita' previsti per la restituzione della somma mutuata.